Descrizione

Il contratto collettivo nazionale di lavoro (abbreviato CCNL) è un tipo di contratto di lavoro stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti e i loro datori di lavoro ovvero dalle rispettive parti sociali in seguito a contrattazione collettiva e successivo relativo accordo.

Il CCNL Scuola triennio 2019-2021 in vigore è stato sottoscritto il 19 gennaio 2024. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore , in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001.

Il CCNL 2019/21 ha ridefinito le relazioni sindacali che si articolano in contrattazione integrativa e partecipazione che, a sua volta, si articola in informazione, confronto e organismi paritetici di partecipazione.

A livello di istituzione scolastica, la contrattazione avviene tra il dirigente scolastico, la RSU e i rappresentanti dei sindacati firmatari del CCNL.

Le materie oggetto di contrattazione integrativa di istituto sono le seguenti:

  1. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  2.  criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
  3. criteri per l’attribuzione di compensi accessori (art. 45, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001) al personale docente, educativo e ATA, incluse le risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
  4. criteri generali per la determinazione dei compensi per la valorizzazione del personale, ivi compreso il bonus merito docenti, introdotto dalla legge n. 107/2015;
  5. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (quest’ultima detta “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”);
  6. criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
  7. criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
  8. criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
  9. riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi  amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.

L’ipotesi di contratto integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica è inviata ai Revisori dei Conti, entro 10 giorni dalla sottoscrizione.

 

 

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