Bacheca sindacale

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sciopero

Art.25 STATUTO DEI LAVORATORI (L. 300/70)

“Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.”


Le disposizioni dell’art. 25 L 300/70 non prevedono l’obbligo del datore di lavoro di concordare con le rappresentanze sindacali aziendali il luogo di affissione della bacheca sindacale, ma si limitano a precisare i criteri di scelta di tale luogo da parte del datore di lavoro, disponendo che deve trattarsi di appositi spazi predisposti in luoghi “accessibili a tutti i lavoratori dell’unità produttiva” .
Lo spazio a cui si fa riferimento deve essere adeguato quanto a superficie ed altezza dal piano di calpestio ed inoltre situato in un luogo nel quale i lavoratori possono accedere abitualmente e facilmente. Inoltre per “luogo accessibile” deve intendersi non precluso ne al transito ne ad ogni forma di insistenza sulla relativa area e non quello ritenuto più agevole dalle Rappresentaze sindacali (Trib. di Roma 30 aprile 1988).

L’Art.25 riconosce tale diritto di affissione solo alle rappresentanze costituite a norma dell’art.19 L300/70 (cioè firmatarie di contratti collettivi del lavoro applicati nell’unità produttiva)

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